Vessazioni nei luoghi di lavoro e ruolo del lavoro nella nostra società.

Il discorso sul mobbing e sulle altre vessazioni nei luoghi di lavoro, come demansionamento e dequalificazione, va necessariamente inquadrato all’interno di un più ampio discorso sul ruolo ricoperto dal lavoro nella nostra società.
E’ sostanziale, infatti, rilevare che nella nostra cultura il lavoratore partecipa in maniera molto attiva alla definizione sociale e personale dell’individuo. Pertanto, intraprendere un’attività lavorativa nella nostra cultura significa anche, tra l’altro, aspirare alla realizzazione della propria personalità.
Queste sono, in genere, le aspirazioni con cui i lavoratori portano avanti la propria attività lavorativa, avanti la sua attività lavorativa. Queste sono le aspirazioni che vengono frustrate da vessazioni e prepotenze, che, in molti casi, possono portare il lavoratore da una situazione iniziale di disagio tollerabile a uno stato di crescente tensione a livello psicologico, con l’insorgere nella sfera affettivo-emotiva di manifestazioni di ansia, abbassamento del tono dell’umore, emozioni negative e stato di tensione interiore e nell’area cognitiva, con difficoltà di attenzione e concentrazione.
Quel che si intende qui sottolineare è la consapevolezza che la conflittualità nei contesti lavorativi non è necessariamente sinonimo di danno e che l’addebitabilità della disgregazione delle relazioni lavorative non presuma necessariamente responsabilità civile.
In alcune circostanze però i danni subiti dal lavoratore a causa di comportamenti intenzionalmente messi in atto nei suoi confronti da parte dei superiori, allo scopo, ad esempio di estrometterlo dall’attività lavorativa e indurlo a dimettersi, legittimano a riconoscere gli estremi della dequalificazione, del demansionamento e del mobbing, da individuarsi nell’impoverimento dei compiti assegnati, nell’emarginazione logistica, nello svilimento della personalità professionale e della dignità della persona.
Tali danni di carattere non patrimoniale sono frequentemente riconducibili alla figura risarcitoria del cosiddetto danno esistenziale, comportando violazione del “diritto alla qualità della vita” e alla libera determinazione della personalità, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso.
In alcuni casi i danni da dequalificazione, demansionamento e da mobbing possono, invece, essere ricondotti alla figura risarcitoria del danno biologico psichico, laddove abbiano determinato l’insorgere di una patologia psichica clinicamente accertabile e in relazione causale con l’evento lesivo ingiusto.

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