La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408 ha stabilito che la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica, di recente aggiornata (il 23.3.2011) deve essere l’unico parametro da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale per la quantificazione del danno biologico.
I giudici di legittimità rilevano, infatti, numerose divergenze sia nei metodi utilizzati per la quantificazione del danno biologico (criterio equitativo puro, sistema “а punto”, liquidazione unitaria o distinzione del danno non patrimoniale in più voci, ecc) sia nei valori tabellari espressi dalle tabelle dei diversi tribunali, che non sono compatibili con l’idea di equità.
Non è possibile – afferma la Suprema Corte – “ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice”.
Per questo la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare da una parte che i criteri di liquidazione vengano prefissati rigidamente, togliendo al giudice la possibilità di adattare i criteri legali al caso concreto e di garantire un’adeguata personalizzazione del risarcimento, dall’altra parte che il giudizio di quità venga affidato in tutto e per tutto all’intuizione soggettiva del giudice, escludendo ogni criterio generale di riferimento, che sia valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni.
Di qui la necessità di individuare dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona univoci per tutti i tribunali e l’individuazione, da parte della Corte, di questi valori in quelli espressi dalle tabelle del Tribunale di Milano, chiamate a rappresentare, d’ora in avanti, per la giurisprudenza di legittimità, i valori in grado di garantire la parità di trattamento per tutti i danneggiati e da applicare in tutti i casi in cui l’analisi del caso concreto non suggerisca al giudice l’opportunità di discostarsene.




